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NOTIZIE IN BREVE

Accise compensabili col credito d’imposta per la riqualificazione energetica ceduto dal fornitore

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 gennaio 2020

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Con la risposta ad interpello di ieri, 7 gennaio 2020, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul credito d’imposta attribuito al fornitore che ha eseguito interventi volti alla riqualificazione energetica e che, ai sensi dell’art. 14 comma 3.1 del DL n. 63/2013, ha applicato lo sconto in fattura per l’importo pari alla detrazione spettante in capo al beneficiario.

Il credito d’imposta può essere ceduto dal fornitore (primo cessionario) che ha effettuato gli interventi ai propri fornitori di beni e servizi (secondo cessionario).
Questi ultimi possono utilizzare il credito:
- soltanto in compensazione;
- alle stesse condizioni del primo cessionario.

Considerato che le accise possono essere versate utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte (art. 28 comma 7 della L. 388/2000) e che non è consentito, invece, utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il credito d’imposta in questione può essere utilizzato, mediante il modello F24 accise, per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale (art. 17 del DLgs. 241/97 cui rinvia l’art. 14 del DL 63/2013).

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