Licenziamento individuale e collettivo non possono basarsi sulle stesse ragioni
Per la Cassazione non si può procedere con un licenziamento individuale anche se la procedura di mobilità si è esaurita
I limiti derivanti dall’apertura di una procedura di mobilità vincolano l’azienda anche una volta che tale procedura si sia esaurita, per cui non possono essere intimati ulteriori licenziamenti individuali fondati sulla situazione di fatto in ragione della quale si è fatto ricorso a un licenziamento collettivo, anche oltre i termini previsti dalla L. 223/1991.
Queste sono le conclusioni cui è arrivata la Cassazione con la sentenza n. 808/2020, depositata ieri, nell’ambito di un giudizio sulla legittimità di un licenziamento individuale comminato nei confronti di un lavoratore dopo che questi non aveva prestato il proprio consenso ad essere inserito nell’ambito di una procedura di mobilità definita con un accordo sindacale, con il quale era stato individuato come unico
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41