La confisca agli enti ha natura di sanzione principale e autonoma
Non vi è sussidiarietà o concorso apparente tra l’art. 19 del DLgs. 231/2001 e le norme del codice penale sulla stessa misura per gli autori del reato
Con la sentenza n. 1676 depositata ieri, la Cassazione ripercorre i criteri distintivi tra la confisca per equivalente per gli illeciti amministrativi dell’ente e la stessa misura ablativa a carico delle persone fisiche responsabili del “reato presupposto”.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato riguardava il sequestro preventivo nei confronti di una società e dei suoi amministratori, in forma diretta e per equivalente, del profitto del reato di malversazione (art. 316-bis c.p.) contestato alle persone fisiche in relazione a un contratto di finanziamento agevolato stipulato dalla società, questa a sua volta inquisita per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 del DLgs. n. 231/2001, per non avere destinato le somme erogate alla realizzazione degli scopi
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