ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Patto di stabilità con bilanciamento tra gli interessi di datore e lavoratore

La clausola di durata minima garantita è espressione della libera autonomia delle parti

/ Viviana CHERCHI

Lunedì, 3 febbraio 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la clausola di durata minima garantita (o, più propriamente, patto di stabilità qualora sia prevista successivamente alla stipulazione del contratto), una o entrambe le parti si impegnano a non recedere dal rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito, salva l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463 e 1464 c.c.) o in cui sussista una giusta causa di recesso (art. 2119 c.c.).

Il datore di lavoro, con tale clausola, persegue l’interesse a preservare, per quanto possibile, la permanenza in azienda delle risorse professionali più meritevoli o per le quali l’azienda abbia effettuato investimenti e sostenuto costi. Dal lato del prestatore, viene invece garantita la stabilità del posto di lavoro per il periodo indicato nella clausola, con

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU