Patto di stabilità con bilanciamento tra gli interessi di datore e lavoratore
La clausola di durata minima garantita è espressione della libera autonomia delle parti
Con la clausola di durata minima garantita (o, più propriamente, patto di stabilità qualora sia prevista successivamente alla stipulazione del contratto), una o entrambe le parti si impegnano a non recedere dal rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito, salva l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463 e 1464 c.c.) o in cui sussista una giusta causa di recesso (art. 2119 c.c.).
Il datore di lavoro, con tale clausola, persegue l’interesse a preservare, per quanto possibile, la permanenza in azienda delle risorse professionali più meritevoli o per le quali l’azienda abbia effettuato investimenti e sostenuto costi. Dal lato del prestatore, viene invece garantita la stabilità del posto di lavoro per il periodo indicato nella clausola, con
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41