Agevolazione contributiva per la ZFU Genova fruibile in compensazione
Con la circolare n. 14 pubblicata ieri, l’INPS detta le istruzioni operative ai fini della fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 109/2018 (conv. L. 130/2018) in favore delle aziende che hanno la sede principale o operativa all’interno della zona franca urbana (ZFU), istituita nel territorio di Genova dopo la caduta del ponte “Morandi”.
Per le aziende, o i lavoratori autonomi, che hanno subito un danno a causa dell’evento, la norma prevede alcune misure agevolative di natura fiscale e contributiva (a esclusione dei premi INAIL).
Inoltre, il comma 3 dell’art. 8 stabilisce che l’esonero è ammesso anche per le imprese che hanno avviato la propria attività all’interno della ZFU alla data del 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.
In merito alla modalità di fruizione dell’agevolazione in esame, il comma 7 rinvia al DM 10 aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo economico.
Dal punto di vista operativo, ai fini dell’utilizzo in compensazione delle agevolazioni previste dal citato art. 8, dovrà essere utilizzato il codice tributo “Z161”.
Detto codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione (ris. n. 73/2019).
I destinatari delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l’Erario per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2018 e 2019, gli stessi possono utilizzare il credito verso l’Erario anche per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti in scadenza nel corso del 2020.
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