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Fuori campo IVA i contributi all’istituto delegato dalla Regione

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 febbraio 2020

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Tenuto conto del carattere pubblico-autoritativo da attribuire all’attività svolta da un istituto al quale una Regione ha devoluto determinate funzioni, il contributo annuo erogato all’istituto è fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 22 pubblicata ieri, 5 febbraio 2020.

Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DPR 633/72, non sono considerate attività commerciali, fra l’altro, “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale disposizione è applicabile nel caso in esame, considerato che:
- gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità possono essere espletati solo dall’istituto delegato, nell’ambito territoriale di competenza;
- dagli esiti dei predetti accertamenti dipendono le erogazioni delle provvidenze pubbliche e gli altri benefici riconosciuti dalla legge;
- lo svolgimento delle funzioni delegate si inserisce in un rigido procedimento amministrativo;
- i soggetti preposti allo svolgimento delle funzioni tecniche delegate all’accertamento dei requisiti sanitari rispondono quali pubblici ufficiali per le relative attestazioni, anche sotto il profilo penale.
Di conseguenza, al contributo erogato all’istituto per lo svolgimento delle predette funzioni non si applica l’IVA.

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