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Indeducibile l’ammortamento per i beni nella disponibilità del venditore

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 febbraio 2020

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L’ordinanza della Cassazione n. 2742, depositata ieri, 5 febbraio 2020, ha affermato che, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento ex art. 102 comma 1 del TUIR (ai sensi del quale “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”), occorre non soltanto l’effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l’effettiva utilizzazione di essi, in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa.

Perché un costo sia deducibile, occorre, invero, anzitutto che esso sia inerente all’attività d’impresa, mentre, se un costo non è sostenuto in funzione della produzione dei ricavi, non è deducibile.
Ove i beni strumentali (nel caso di specie, due attrezzature fresanti radiali), ancorché siano stati acquisiti, risultino ancora nella disponibilità della società venditrice, le relative quote di ammortamento non possono essere portate in deduzione, in quanto mancherebbe il requisito della strumentalità all’esercizio di impresa.

Tale principio non contrasta con quanto affermato dall’ordinanza della Cassazione n. 9252/2019 (si veda “Ammortamento deducibile anche per i beni sequestrati” del 4 aprile 2019), secondo cui, per effetto del principio di derivazione della base imponibile dal risultato del Conto economico, la quota di ammortamento di un bene materiale strumentale è fiscalmente deducibile “anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l’utilizzo”, in quanto il caso preso in esame dalla citata pronuncia aveva ad oggetto un bene che aveva già iniziato a funzionare, ed il cui utilizzo era stato sospeso per una causa di forza maggiore (sottoposizione a sequestro), mentre, nel caso di specie, il bene non risultava essere mai stato posto in funzione.

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