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Concessione di alloggi demaniali a militari con imposta di registro

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 febbraio 2020

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Nella risposta a interpello n. 28/2020, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento impositivo dei contratti di assegnazione di immobili demaniali a favore di militari, che risultino assegnatari in base ad apposite graduatorie.
In particolare, l’istante chiedeva all’Agenzia quale trattamento impositivo debba applicarsi ove:
- il militare assegnatario, alla scadenza del contratto (generalmente dopo 8 anni), non rientri nella nuova graduatoria;
- l’immobile sia assegnato al coniuge dell’assegnatario, in sede di separazione o divorzio.

Con riferimento alla prima ipotesi, l’Agenzia rileva che, nel caso in cui, dopo la scadenza del contratto, l’assegnatario non rientri nella nuova graduatoria ma non liberi l’immobile, si configura un’occupazione senza titolo dell’immobile, che comporta l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro del 3% (a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).

In tal caso – aggiunge l’Agenzia – sia l’ente assegnante che il concessionario sono tenuti a presentare la denuncia di eventi successivi alla registrazione di cui all’art. 19 del DPR 131/86, entro il termine di 20 giorni dalla data della comunicazione, contenente l’avviso di perdita del titolo, inviata dal Comando competente alle parti.

Invece, nel caso in cui l’immobile demaniale, nel corso del periodo di durata della concessione, sia assegnato al coniuge dell’assegnatario, in sede di separazione o divorzio, non si configura una occupazione senza titolo e pertanto non deve essere applicata alcuna ulteriore tassazione oltre a quella già applicata all’originario contratto di concessione (a suo tempo tassato con l’imposta di registro del 2% alla registrazione ex art. 5 Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).

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