Continuità normativa con il passaggio alla bancarotta impropria del Codice della crisi
La Cassazione, nella sentenza n. 4772/2020, ha affermato che, al di là del fatto che le disposizioni penalistiche di cui al RD 267/1942 sono ancora in vigore – posto che le nuove norme incriminatrici contenute nel DLgs. 14/2019 entreranno in vigore solo il 15 agosto 2020 – è da osservare come tra la nuova disciplina e la fattispecie ascritta – ovvero quella di bancarotta impropria da reato societario, di cui all’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/1942 in relazione all’art. 2621 c.c., essendosi riportato, nei bilanci di esercizio della fallita, fatti non corrispondenti al vero, occultando perdite tali da annullare il patrimonio netto e così cagionando il dissesto della stessa – sia ravvisabile una perfetta continuità normativa.
Né, nel caso di specie, veniva in considerazione l’applicabilità della (nuova) causa di non punibilità o, in alternativa (qualora non ricorra il danno di speciale tenuità), circostanza attenuante, di cui all’art. 25 comma 2 del DLgs. 14/2019; peraltro riconducibili ad una iniziativa dell’imprenditore prevista solo dalle nuove norme.
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