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Ritenute negli appalti, pronto il certificato dei requisiti per disapplicare la nuova disciplina

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 febbraio 2020

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Con un provvedimento pubblicato ieri in serata, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato per attestare il possesso dei requisiti per disapplicare la nuova disciplina in materia di versamento delle ritenute negli appalti, introdotta dall’art. 4 del DL 124/2019, che ha inserito il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97.

L’impresa appaltatrice può infatti disapplicare l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:
- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Il certificato che attesta gli appena citati requisiti è contenuto nell’allegato A del provv. dell’Agenzia. La sussistenza dei requisiti è verificata dall’Amministrazione finanziaria sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione, secondo i criteri definiti nell’allegato B al provvedimento.

Il certificato, esente da imposta di bollo e tributi speciali, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Inoltre, è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato in un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell’art. 27 del DL 185/2008.

L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.


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