Con opzione donna calcolo della pensione con sistema interamente contributivo
Con la circolare n. 18 di ieri, l’INPS torna a parlare della pensione anticipata c.d. “opzione donna”, introdotta dall’art. 16 del DL 4/2019 e prorogata, anche per il 2020, dall’art. 1, comma 476 della L. 160/2019, che ne estende l’accesso alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (e non più il 31 dicembre 2018, come da disposizione previgente), i seguenti requisiti: un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
In proposito, giova ricordare che in cambio dell’uscita anticipata dal lavoro, il trattamento spettante con opzione donna viene calcolato col sistema integralmente contributivo, che considera i contributi effettivamente accreditati e risulta sfavorevole rispetto al sistema di calcolo retributivo, che invece si basa sulla media degli ultimi stipendi o redditi (si veda “Opzione donna con vecchie regole” del 25 gennaio 2020).
Il diritto alla decorrenza della pensione, spiega l’Istituto di previdenza, si ottiene trascorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Per il personale del comparto scuola e AFAM in possesso dei requisiti prescritti, il trattamento pensionistico in esame può decorrere rispettivamente dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, anche se, ricorda l’INPS, quest’ultima non può comunque essere anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della proroga.
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