Aliquota IVA ordinaria sugli apparecchi per aerosol terapia
Con la risposta a interpello n. 32 pubblicata ieri, 7 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di apparecchi per aerosol terapia e loro accessori non sono soggette all’aliquota IVA del 10%.
Ai sensi del n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, tale aliquota ridotta si applica ai medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, alle sostanze farmaceutiche e agli articoli di medicazione di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente dotate secondo la farmacopea ufficiale.
La legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 3 della L. 145/2018) ha fornito l’interpretazione autentica della disposizione agevolativa citata, estendendone l’ambito applicativo anche alle cessioni di “dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)”.
La disposizione in parola, dunque, non riguarda tutti i dispositivi medici, ma solo quelli classificabili nella voce “3004” della nomenclatura combinata, ossia tra i “medicamenti (...) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019 e risposta a interpello n. 507/2019).
Alla luce di ciò, l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 non si applica agli apparecchi per aerosol terapia, in quanto essi si configurano come dispositivi medici non classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale “3004”.
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