Non residenti tassati per il solo lavoro svolto in Italia
La risposta ad interpello n. 36 di ieri, 7 febbraio 2020, ha riassunto alcuni aspetti procedurali della tassazione e della certificazione dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle società italiane ai non residenti.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, in primo luogo, che i criteri di territorialità di tali redditi, a norma dell’art. 23 comma 1 lett. c) del TUIR, sono legati al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa: conseguentemente, i non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia solo nella misura in cui i redditi derivino da un’attività di lavoro dipendente prestata in Italia.
Nel momento in cui il lavoratore (nella fattispecie, un dirigente apicale) eserciti l’attività sia in Italia, sia all’estero, al fine di determinare correttamente il reddito imponibile italiano occorre rapportare il numero di giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in Italia al periodo totale che dà diritto alla retribuzione.
Al fine di ottenere un confronto omogeneo, sia il numeratore, sia il denominatore, devono essere assunti al netto di festività, week end e ferie.
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