Le attività del commissario prefettizio non necessitano di partita IVA autonoma
Con la risposta a interpello n. 46 pubblicata ieri, 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ambito della gestione commissariale di un’impresa affidataria di un appalto pubblico, la gestione separata dell’attività di interesse pubblico da parte di soggetti terzi nominati dal prefetto (cfr. art. 32 del DL 90/2014) non comporta l’attribuzione di un’autonoma partita IVA diversa da quella della società commissariata.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, equiparato tale fattispecie alle ipotesi in cui – in forza di un provvedimento straordinario – si realizza una forma di “segregazione patrimoniale” (ossia la destinazione di uno o più beni ad un determinato scopo).
In base al citato documento di prassi, in tali evenienze non verrebbe, infatti, meno – da un punto di vista civilistico e contabile – l’unicità del soggetto societario, al quale risulterebbero, dunque, riconducibili anche i rapporti giuridici afferenti lo specifico patrimonio.
Nelle ipotesi di affidamento della gestione commissariale di impresa, i commissari designati dal prefetto non sarebbero, pertanto, tenuti a richiedere l’attribuzione di un autonomo numero di partita IVA per la gestione separata dell’attività di interesse pubblico.
Tuttavia, come chiarito anche da precedenti interventi di prassi (cfr. R.M. n. 184/96; C.M. n. 156/2000; ris. n. 62/2007 e ris. n. 216/2008), per lo svolgimento di tale attività, i commissari saranno in ogni caso tenuti a comunicare – ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 – l’intervenuta variazione all’Agenzia delle Entrate, nonché ad adottare una contabilità separata per la gestione straordinaria loro affidata, con distinta numerazione delle fatture ed appositi sezionali dei registri IVA.
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