Nuova funzione per la chiusura anticipata del piano di cessione del quinto della pensione
L’INPS, con il messaggio n. 470/2020, fornisce le istruzioni operative in merito alla nuova funzione denominata “Domanda chiusura piano per estinzione anticipata”, che consentirà agli intermediari finanziari – che abbiano aderito alla convenzione con l’Istituto previdenziale – di richiedere la chiusura anticipata di un proprio piano di cessione del quinto della pensione.
Pertanto, come precisato nel messaggio in commento, viene meno la prassi fino ad oggi in uso, la quale prevedeva che la chiusura per “estinzione anticipata” venisse effettuata dagli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS, dietro presentazione, tramite PEC, di una liberatoria da parte degli Istituti finanziari. Quest’ultimo procedimento permane esclusivamente nei seguenti due casi: chiusura di piani di cessione del quinto di pensione gestiti extra procedura e chiusura di piani di cessioni del quinto da stipendio.
Inoltre, la nuova funzione non potrà essere utilizzata per la chiusura di piani di cessioni del quinto in corso di rinnovo (interno o esterno) ovvero per chiudere piani di ammortamento trasferiti ad altro Istituto finanziario, ma non ancora migrati nei sistemi dell’INPS a favore del nuovo beneficiario delle quote di cessione del quinto.
La richiesta di chiusura è effettuata dagli intermediari finanziari tramite apposita domanda e indicando la data di “estinzione”. Una volta inserita, la procedura effettua la chiusura automatica del piano e la successiva cessazione della trattenuta sulla pensione.
In caso di errato inserimento, l’intermediario finanziario non può ritirare la domanda, ma dovrà rivolgersi alla competente Struttura territoriale per l’eventuale ripristino del piano stesso.
L’INPS precisa infine che le richieste di chiusura che arriveranno entro il 31 marzo 2020 continueranno ad essere evase secondo la prassi finora utilizzata, mentre a decorrere dal 1° aprile le richieste dovranno pervenire con la nuova modalità.
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