Confermata al 14,90% l’aliquota contributiva dovuta dai pescatori autonomi
L’INPS, con la circolare n. 24 pubblicata ieri, comunica, relativamente all’anno 2020, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, illustrandone anche le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
Come ricordato dall’Istituto, i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L. 250/1958 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Tenuto conto della variazione nella misura dello 0,5% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il 2020 la misura del salario giornaliero convenzionale è pari a 27,21 euro (680 euro mensili).
Con riferimento alle aliquote contributive, viene confermata la misura del 14,90% anche per il 2020. Di conseguenza il contributo mensile dovuto sarà pari a 101,32 euro.
Con lo scopo di salvaguardare l’occupazione della gente di mare, le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari possono beneficiare dello sgravio contributivo ex art. 6 del DL 457/1997 (conv. L. 30/1998). Tuttavia, la legge di bilancio 2020 ha stabilito la riduzione dello sgravio in esame dal 45,07% al 44,32% (art. 1 comma 607 della L. 160/2019).
Pertanto la somma mensile da versare nell’anno 2020 risulta essere pari a 56,42 euro, a cui aggiungere anche il contributo per la maternità, il cui importo è stato confermato a 0,62 euro mensili.
Infine, l’INPS ricorda che il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese e che provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2020.
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