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Tassazione separata sui compensi dei giudici tributari con ritardo «non fisiologico»

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 febbraio 2020

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Ad avviso della Cassazione 13 febbraio 2020 n. 3582, i compensi spettanti ai giudici tributari – redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 comma 1 lett. f) del TUIR –, corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione, non sono compresi tra i redditi arretrati, soggetti a tassazione separata, nel caso in cui il ritardo nella loro corresponsione sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto dal quale derivano (vale a dire che il ritardo sia la necessaria conseguenza di particolari procedure per la loro quantificazione e liquidazione).
In altri termini, tali compensi non possono beneficiare della tassazione separata per il solo fatto di essere erogati in periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la prestazione è stata resa, posto che occorre verificare se il ritardo nell’erogazione sia imputabile a cause non fisiologiche”.

La sentenza si esprime in merito all’individuazione dei tempi effettivi per considerare se il ritardo sia fisiologico o meno.
In particolare, in relazione ai compensi variabili dell’ultimo trimestre dell’anno percepiti nell’anno successivo per effetto delle procedure di quantificazione e liquidazione, il termine potrebbe ragionevolmente individuarsi, in aggiunta a quello iniziale del 15 gennaio, in ulteriori 120 giorni, salvo circostante eccezionali.

Nel caso di specie, la controversia riguardava emolumenti variabili corrisposti nei mesi di maggio, luglio e dicembre delle annualità successive a quelle di maturazione, per cui è stato considerato superato, in assenza di circostanze giustificative eccezionali, il limite del “ritardo fisiologico”, oltre il quale i compensi sono considerati come arretrati e quindi soggetti a tassazione separata.

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