Continuazione dell’attività anche dopo la liquidazione giudiziale
La cancellazione della società è esclusa se risulta possibile la prosecuzione dell’impresa
Tra le numerose novità contenute nello schema di DLgs. correttivo del DLgs. 14/2019, approvato in via definitiva ed in vigore dal 1° settembre 2021, si registrano alcune modifiche relative alla procedura di liquidazione giudiziale.
Oltre le correzioni ed integrazioni della disciplina sulle azioni revocatorie e d’inefficacia (si veda “Nuovi limiti temporali delle azioni revocatorie” del 17 febbraio 2020), viene in rilievo, in primo luogo, l’inserimento nell’art. 200 del DLgs. 14/2019 della previsione secondo la quale la comunicazione del curatore, rivolta ai creditori o ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, oltre le informazioni necessarie e utili per la presentazione
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