Obblighi di segnalazione all’OCRI prorogati al 15 febbraio 2021 per l’emergenza da COVID-19
Il decreto legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato ieri dal CdM, tra le varie previsioni, contempla la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 comma 2 e 15 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Viene, in particolare, introdotto un regime transitorio per l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava a carico degli organi di controllo interno e dei revisori contabili, oltre che dei creditori pubblici qualificati, previsto, rispettivamente, negli artt. 14 comma 2 e 15 del DLgs. 14/2019. La segnalazione ha per destinatari l’OCRI e i medesimi organi di controllo societario.
Sebbene la previsione normativa che introduce tale proroga non contenga alcun riferimento preciso, la Relazione illustrativa al DL menziona esclusivamente le PMI, come definite dal DM 18 aprile 2005 (Ministero delle Attività produttive), ossia le imprese che: hanno meno di 250 occupati; hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Il differimento dell’obbligo di segnalazione all’OCRI determina, in via riflessa, anche il differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che – coerentemente con quanto previsto dalla legge delega n. 155/2017 – presuppone non solo l’avviso all’organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all’organismo.
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