Richieste di assunzioni disabili con proroga al 31 maggio 2020
L’art. 11-ter del DL 162/2019 (Milleproroghe) convertito concede, a favore di determinate imprese, una proroga al 31 maggio 2020 del termine di presentazione agli uffici competenti delle richieste di assunzioni di disabili previste dall’art. 9 comma 1 della L. 68/99, che normalmente devono essere effettuate dai datori di lavoro entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo assunzionale.
Nel dettaglio, si precisa che la disposizione in questione interessa esclusivamente quei datori di lavoro ed enti pubblici economici che, a seguito della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuta nel 2019, hanno subito variazioni del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni che comportano il pagamento dei premi, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzioni di disabili previsti dalla L. 68/99 (nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti, di 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti e di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti).
Si ricorda, infatti, che in base all’art. 5 comma 3-bis della L. 68/99, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, sono esonerati dall’obbligo di assunzioni obbligatorie.
Tale esonero è tuttavia condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
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