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Sottrazione fraudolenta tramite fusione da provare con cura

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 marzo 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 8959 depositata ieri, ha precisato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 comma 1 del DLgs. 74/2000, è reato di pericolo a carattere eventualmente permanente, in quanto la consumazione si protrae per tutto il tempo in cui sono mantenuti gli effetti giuridici degli atti posti in essere, in quanto idonei a mettere in pericolo l’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Di conseguenza, ai fini del concorso nel reato in questione in ipotesi perpetrato tramite la fusione di due società, non presenta carattere risolutivo la circostanza che l’imputato abbia assunto la carica sociale in data successiva alla fusione stessa, se tale assunzione risulti parte necessaria di un programma criminoso predisposto, fin dall’origine, per sottrarre i beni al Fisco.

Ad ogni modo, gli atti dispositivi oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale presentano natura fraudolenta quando, pur determinando un effettivo trasferimento del bene, sono connotati da elementi di inganno o di artificio ovvero dall’esistenza di uno stratagemma teso a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.

In sede di merito, quindi, occorre:
- argomentare adeguatamente circa la natura artificiosa e fraudolenta dell’operazione di fusione;
- chiarire le modalità con le quali tale atto metta in pericolo le pretese esattoriali del Fisco;
- soffermarsi su quale sia il contributo fornito dall’imputato nella predisposizione dell’atto e sulla sua consapevolezza del carattere artificioso del tutto.

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