La delega al professionista non esonera dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9417 depositata ieri, è tornata su alcuni principi sul delitto di omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 74/2000.
Si tratta di un reato omissivo proprio, in cui i soggetti attivi sono coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione.
Ne deriva il fatto che l’eventuale delega non può modificare il destinatario dell’obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge.
Pertanto, colui che abbia affidato al commercialista ovvero a un consulente fiscale l’incarico di compilare la dichiarazione non può dirsi, per ciò stesso, esonerato da responsabilità, sia perché la legge tributaria considera come personale il relativo dovere, sia perché una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell’obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l’obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull’adempimento da parte del soggetto delegato.
Altra recente giurisprudenza – a cui la sentenza in commento si conforma – ha chiarito, in proposito, che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, bensì dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (cfr. Cass. n. 37856/2015).
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