Non punibile il superamento del limite alle compensazioni IVA nel modello F24
Con l’ordinanza n. 6872 depositata ieri, 11 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza, in relazione a un caso del 2004 di superamento del limite previsto per le compensazioni di crediti IVA nel modello F24.
L’art. 8 comma 3 del DPR 542/99 stabilisce che i soggetti passivi in possesso dei requisiti per il rimborso trimestrale dell’IVA possono, in alternativa, utilizzare il credito in compensazione nel modello F24. L’art. 34 della L. 388/2000 prevede un limite massimo per ciascun anno solare, pari attualmente a 700.000 euro, con riguardo ai crediti di imposta e ai contributi compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
A tale proposito, nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/2003 era stato precisato, fra l’altro, che non concorrono alla determinazione del predetto limite “i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, i crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24)”.
Tale precisazione ha ingenerato un dubbio interpretativo che è stato superato dalla stessa Agenzia delle Entrante, con un successivo comunicato stampa del 20 luglio 2004, in cui è stato chiarito che il citato limite si applica indistintamente a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale, mentre non esistono limiti per i rimborsi disposti dagli uffici.
Sulla base di tale ricostruzione, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un’incertezza normativa oggettiva (artt. 6 comma 2 del DLgs. 472/97, 8 del DLgs. 546/92 e 10 comma 3 della L. 212/2000). È stata confermata, dunque, la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto non dovuta la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 irrogata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto passivo.
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