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Non punibile il superamento del limite alle compensazioni IVA nel modello F24

/ REDAZIONE

Giovedì, 12 marzo 2020

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Con l’ordinanza n. 6872 depositata ieri, 11 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza, in relazione a un caso del 2004 di superamento del limite previsto per le compensazioni di crediti IVA nel modello F24.

L’art. 8 comma 3 del DPR 542/99 stabilisce che i soggetti passivi in possesso dei requisiti per il rimborso trimestrale dell’IVA possono, in alternativa, utilizzare il credito in compensazione nel modello F24. L’art. 34 della L. 388/2000 prevede un limite massimo per ciascun anno solare, pari attualmente a 700.000 euro, con riguardo ai crediti di imposta e ai contributi compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

A tale proposito, nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/2003 era stato precisato, fra l’altro, che non concorrono alla determinazione del predetto limite “i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, i crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24)”.

Tale precisazione ha ingenerato un dubbio interpretativo che è stato superato dalla stessa Agenzia delle Entrante, con un successivo comunicato stampa del 20 luglio 2004, in cui è stato chiarito che il citato limite si applica indistintamente a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale, mentre non esistono limiti per i rimborsi disposti dagli uffici.

Sulla base di tale ricostruzione, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un’incertezza normativa oggettiva (artt. 6 comma 2 del DLgs. 472/97, 8 del DLgs. 546/92 e 10 comma 3 della L. 212/2000). È stata confermata, dunque, la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto non dovuta la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 irrogata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto passivo.

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