Dall’INPS istruzioni sul regime previdenziale dei lavoratori marittimi
Con il messaggio n. 3275/2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione del rapporto assicurativo e contributivo dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, nell’ambito del regime della L. 413/1984.
Il provvedimento dell’Istituto previdenziale è stato reso necessario alla luce del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito e del successivo intervento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha espresso parere favorevole in ordine all’applicazione del regime previdenziale di cui alla L. 413/1984.
Dal punto di vista operativo, per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra illustrate, i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti in argomento, debbono presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di iscrizione e variazione azienda presente nel sito INPS. La matricola contributiva attribuita (contraddistinta dal C.S.C. 1.15.02 e, laddove ne ricorrano i requisiti, dal C.A. 8V) va utilizzata esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo contributivo relativo ai componenti l’equipaggio del galleggiante e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
Per la compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro utilizzeranno gli specifici codici tipo lavoratore in uso per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura dei periodi di effettiva navigazione.
Il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato nei termini indicati dall’art. 11 della L. 413/1984, con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.
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