Quietanze delle sanzioni amministrative esenti dal bollo
Le quietanze per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal Codice della strada sono esenti dall’imposta di bollo a norma dell’art. 5 comma 4 della Tabella, allegato B, al DPR 642/72.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 330, pubblicata ieri.
L’istante ricordava che, con la ris. 18 aprile 2016 n. 25, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada sono esenti dall’imposta di bolo in quanto atti ricompresi nell’ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui all’art. 5 comma 4 della Tabella, allegato B, al DPR 642/72.
La soluzione adottata dalla ris. n. 25/2016 viene ora estesa, con la risposta in commento, anche alle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal Codice della strada, atteso che si tratta di sanzioni irrogate da parte degli organi competenti nell’esercizio della potestà amministrativa degli stessi.
Inoltre, l’Amministrazione precisa che, nella compilazione del modello F23 per il pagamento di tali sanzioni, il campo 6 deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento.
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