La sospensione dei termini complica l’appello principale e incidentale
Per gli enti impositori la sospensione dura 85 giorni, per il contribuente solo 38 giorni
Tra le misure necessarie per contrastare l’emergenza in atto vi è anche la sospensione dei termini processuali, la quale è disciplinata, per l’ente impositore dall’art. 67 del DL 18/2020 e per il contribuente dall’art. 83 del DL 18/2020.
Analizzando le due norme emerge, innanzitutto, l’incertezza derivante dal fatto che il legislatore ha introdotto per gli enti impositori un periodo di sospensione dei termini processuali molto più lungo, essendo prevista per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, mentre per i contribuenti e, salvo diversi chiarimenti, anche per gli agenti per la riscossione e i concessionari dei tributi locali, i termini sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
È stato chiarito, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 ...
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