ACCEDI
Venerdì, 27 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Proroga biennale dei termini anche per gli enti locali

Dovrebbero rimanere fuori gli Agenti della riscossione

/ Alfio CISSELLO

Mercoledì, 25 marzo 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 67 del DL 18/2020 rinvia, in modo espresso ma circoscritto ai termini di prescrizione e decadenza facenti capo all’attività degli uffici degli enti impositori, all’art. 12 del DLgs. 159/2015.

Ciò significa che qualsiasi termine, prescrizionale o decadenziale, riferito all’attività di accertamento, liquidazione e riscossione che scade quest’anno non slitta, tecnicamente, di due anni, ma automaticamente al 31 dicembre 2022.
Per fare l’esempio più semplice, il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d’imposta 2015), in scadenza a fine anno, slitta al 31 dicembre 2022.
Ipotizziamo invece che quest’anno, magari a luglio, decadano i termini per notificare l’avviso di liquidazione per il recupero delle agevolazioni

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU