Proroga biennale dei termini anche per gli enti locali
Dovrebbero rimanere fuori gli Agenti della riscossione
L’art. 67 del DL 18/2020 rinvia, in modo espresso ma circoscritto ai termini di prescrizione e decadenza facenti capo all’attività degli uffici degli enti impositori, all’art. 12 del DLgs. 159/2015.
Ciò significa che qualsiasi termine, prescrizionale o decadenziale, riferito all’attività di accertamento, liquidazione e riscossione che scade quest’anno non slitta, tecnicamente, di due anni, ma automaticamente al 31 dicembre 2022.
Per fare l’esempio più semplice, il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d’imposta 2015), in scadenza a fine anno, slitta al 31 dicembre 2022.
Ipotizziamo invece che quest’anno, magari a luglio, decadano i termini per notificare l’avviso di liquidazione per il recupero delle agevolazioni
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