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Attivazione della copertura assicurativa dei beneficiari del RdC tramite GePI

/ REDAZIONE

Sabato, 28 marzo 2020

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Con la circ. n. 10/2020 pubblicata ieri, l’INAIL fornisce le istruzioni in merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza, impegnati nei progetti utili alla collettività (PUC).

Dopo aver accennato al premio speciale unitario, pari a 0,90 euro per ogni giorno di attività effettivamente svolta, la circolare si sofferma sui soggetti assicurati, vale a dire: i beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC), tenuti a offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei PUC; i beneficiari del RdC che non siano tenuti a rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorative rientranti nei PUC, ma che possono aderire volontariamente ai progetti nell’ambito dei percorsi concordati con i competenti servizi dei Comuni; i soggetti coinvolti volontariamente nei progetti, ma non beneficiarie del reddito di cittadinanza, in condizioni di povertà individuate con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo all’attivazione della copertura assicurativa, sono utilizzate le informazioni registrate nella piattaforma digitale GePI. Il Comune, o l’Unione di Comuni, accede alla piattaforma, registra il PUC e inserisce i codici fiscali dei soggetti per i quali deve essere attivata la copertura assicurativa, nonché la data di inizio dell’attività. Una volta attivata la polizza, viene inviato all’indirizzo PEC del Comune o dell’Unione di Comuni, il certificato di assicurazione.

Con la circolare in commento, vengono poi dettate le istruzioni in caso di infortunio o malattia professionale. Nello specifico, il Comune, o l’Unione di Comuni, titolare del PUC, è tenuto a effettuare le denunce nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 53 e 54 del DPR 1124/1965; mentre i beneficiari del RdC impegnati nel PUC hanno diritto, per effetto dell’estensione della copertura assicurativa INAIL, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti.

Infine, l’INAIL ricorda che l’art. 40 del DL 18/2020 ha disposto la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza per due mesi, pertanto gli adempimenti e i termini previsti nella presente circolare sono da intendersi sospesi per il predetto periodo.

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