Proroga al 31 luglio per la progressione economica dei collaboratori esterni dei call center «outbound»
Il 24 marzo 2020 Assocomunicazioni-ASSTEL in rappresentanza imprenditoriale e le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL hanno siglato un’intesa relativa al trattamento economico dei collaboratori utilizzati dalle aziende che svolgono attività presso call center c.d. “outbound”, vale a dire impegnati in attività di telemarketing, vendita di beni e servizi o recupero crediti.
Tale intesa stabilisce la proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2020 della scadenza entro la quale le aziende aderenti al CCNL Telecomunicazioni sono tenute, da ultimo in virtù dell’accordo 31 luglio 2017 (che ha sistematizzato una serie di disposizioni derivanti da intese precedenti tra le parti, succedutesi a partire dal 2013), a riconoscere ai propri collaboratori non dipendenti un livello retributivo orario pari al 100% del minimo tabellare spettante ai lavoratori dipendenti appartenenti al 2° livello di inquadramento del CCNL.
Tale scadenza, ricordiamo, giungeva a completamento di un percorso di progressiva equiparazione dei livelli retributivi dei collaboratori a quelli dei lavoratori dipendenti di 2° livello, che aveva visto il seguente percorso di avvicinamento: fino al 31 marzo 2019, 80%; fino al 31 marzo 2020, 90%.
Si precisa che per minimo tabellare di competenza al personale di 2° livello si deve intendere la sommatoria di minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR confederale (di cui al Protocollo 31 luglio 1992). A oggi, in applicazione dell’ultimo incremento retributivo avente efficacia dal 1° luglio 2018, la misura di tali elementi retributivi è la seguente: minimo tabellare: 913,43 euro; ex indennità di contingenza, 514,03 euro; EDR confederale, 10,33 euro.
In conclusione, ricordiamo che l’attività di call center “outbound” rientra tra le attività sospese dal DM 25 marzo 2020 (modificativo del precedente DPCM 22 marzo 2020), che in relazione all’emergenza coronavirus in corso all’allegato 1 autorizza la prosecuzione delle attività di call center, riconducibili al codice ATECO 82.20, ma limitatamente alle sole attività c.d. “inbound” (vale a dire riferibili ai servizi di gestione di chiamate “in entrata”) collegate alle attività di cui è consentita la prosecuzione in virtù del medesimo allegato 1.
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