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Servizi logistici con territorialità IVA nello Stato del committente

/ REDAZIONE

Sabato, 28 marzo 2020

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Con la risposta n. 96 del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha inquadrato un complesso di servizi di logistica “integrata” nell’ambito delle prestazioni generiche, la cui territorialità ai fini IVA è disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72. 
Non è ravvisabile, nella fattispecie analizzata dalla risposta delle Entrate, l’applicazione dei criteri di deroga previsti per i servizi relativi a immobili ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/72.

La Corte di Giustizia Ue si era già pronunciata sui servizi di stoccaggio, con sentenza 27 giugno 2013 relativa alla causa C-155/12, i cui principi sono poi stati recepiti dall’art. 31-bis del Regolamento Ue n. 282/2011.
Nella sentenza sopra citata, la Corte Ue ha evidenziato che le prestazioni di servizi relative a beni immobili (art. 47 della direttiva 2006/112/Ue) sono accomunate dal fatto che il bene immobile costituisce l’oggetto del servizio che riguarda l’uso o la sistemazione di un bene immobile oppure la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione dello stesso.
In tale sede, era stato chiarito che una prestazione di stoccaggio, come quella esaminata nella sentenza, “non può essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o alla valutazione di un bene immobile” e che la stessa può rientrare nell’ambito di applicazione della deroga per le prestazioni su immobili “soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato”.

Pertanto, se i beneficiari della prestazione del servizio non hanno alcun diritto di accesso alla parte dell’immobile in cui sono stoccate le loro merci o l’immobile nel quale le medesime devono essere stoccate non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi, alla prestazione di servizi di stoccaggio complesso non si applica il criterio di territorialità IVA previsto per i servizi immobiliari.

Secondo i principi già affermati dalla Corte Ue, anche nel caso della risposta n. 96, l’Agenzia delle Entrate esclude il criterio di territorialità “specifico”, optando per il criterio riservato alle prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter del DPR 633/72), nel presupposto che il soggetto passivo committente non abbia il diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni immobili in cui è svolta la prestazione di logistica integrata (dalle clausole contrattuali, appare che può accedere ai siti di stoccaggio solamente in forma eccezionale e periodica).

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