Risparmio di imposte d’atto in cessioni «indirette» di immobili previa scissione legittimo
La posizione dell’Agenzia appare riferibile alla generalità delle cessioni indirette mediante scissione e successiva cessione delle partecipazioni
La scissione prodromica al successivo realizzo delle partecipazioni nella beneficiaria comporta il risultato della “trasformazione” delle plusvalenze sui beni facenti parte del patrimonio scisso in plusvalenze su partecipazioni societarie.
Altrettanto si può dire, ovviamente, qualora successivamente alla scissione vengano cedute le partecipazioni nella scissa invece che nella beneficiaria.
Nel caso in cui il patrimonio sottostante alle partecipazioni (della beneficiaria o della scissa) cedute post scissione abbia natura tale da poterlo qualificare come “azienda”, secondo la definizione che ne dà l’art. 2555 c.c., la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha ormai sdoganato in modo inequivoco la piena legittimità fiscale, sia ai fini delle imposte sul reddito che
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