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Nessuna modifica al concetto di «unità produttiva»

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 aprile 2020

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Il concetto di unità produttiva, introdotto dal DLgs. 148/2015 con la riforma degli ammortizzatori sociali che agiscono in costanza di rapporto di lavoro, non sembra essere cambiato a seguito delle novità apportate in materia di cassa integrazione dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).

Questa è in estrema sintesi la tesi che emerge dall’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro pubblicato ieri, che affronta e analizza il concetto di unità produttiva tenendo conto anche delle considerazioni di prassi.
L’unità produttiva è infatti definita dall’INPS come la struttura (o lo stabilimento) finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: autonomia finanziaria o tecnico funzionale (vale a dire disporre di risorse proprie che consentono di operare autonomamente le scelte organizzative più adatte alla struttura stessa o dello stabilimento); idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso (non limitandosi alla realizzazione di soli scopi strumentali rispetto ai fini generali dell’azienda); avere a disposizione maestranze adibite in via continuativa (circ. INPS n.  56/2017).

Come ricorda la stessa Fondazione, il concetto di “unità produttiva” è dunque strettamente correlato al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale. Ad esempio l’art. 1 comma 2 del DLgs. 148/2015 stabilisce che i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale concetto è fondamentale anche per individuare la sede INPS competente alla gestione delle istanze.

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