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Per il rinvio dei versamenti di aprile si guarda al fatturato

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 aprile 2020

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Il Decreto Liquidità (DL 23/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, ha stabilito il rinvio dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, in relazione all’IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché alle addizionali regionali e comunali, in favore:
- delle imprese e dei professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello attualmente in corso, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (e/o nel mese di aprile 2020) rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- degli stessi soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello attualmente in corso, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 (e/o nel mese di aprile 2020) rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Solo tutti i soggetti, è anche previsto il rinvio dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti in aprile e maggio.
Diversamente da quanto disposto nelle bozze in circolazione, il DL 23/2020, nella sua versione ufficiale, stabilisce, dunque, che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 è quello della riduzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto al corrispondente mese (marzo o aprile) del 2019.
Una diversa soluzione, come quella che era stata prospettata (il raffronto dei ricavi e dei compensi conseguiti nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019) appariva, d’altronde, di difficile gestione operativa, come rilevato anche dal CNDCEC in un comunicato stampa del 7 aprile nonché come illustrato su queste pagine (si veda “Rinvio dei versamenti legato a ricavi e compensi conseguiti a marzo” dell’8 aprile 2020).
Per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, laddove vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Resta confermata, infine, la sospensione dei versamenti già prevista ai sensi dei precedenti decreti legge (DL 9/2020 e 18/2020), in favore delle categorie economiche più colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria, i cui codici ATECO sono stati identificati dall’Agenzia delle Entrate, a titolo meramente indicativo, nelle risoluzioni n. 12 e 14 del 2020 (ad esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator). Per questi ultimi soggetti, sono sospesi, a prescindere dalla riduzione del fatturato, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi INAIL, in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020.

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