Autocertificazioni «COVID» con rischi penali
Resta, comunque, necessario il dolo, cioè la coscienza e volontà della falsità; il mero errore non dovrebbe comportare conseguenze di natura penale
Le misure di emergenza legate al COVID-19 si sono mosse di pari passo con l’incremento di autocertificazioni di varia natura e con diverse finalità.
Ben noti a tutti sono i diversi moduli che si sono succeduti per giustificare gli spostamenti dalla propria abitazione, ma anche per l’ottenimento dei benefici e dei sostegni correlati a questo periodo di emergenza si fa un largo uso dell’autocertificazione.
Queste dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sono volte a semplificare le procedure amministrative. Per garantirne la veridicità, l’art. 76 del medesimo DPR prevede la responsabilità penale nel caso si rilascino o si utilizzino dichiarazioni mendaci, stabilendo in particolare che queste “sono considerate come fatte a pubblico
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