Esclusa l’esenzione da revocatoria per il credito del professionista
In assenza di domanda di concordato, manca il nesso di strumentalità tra i «servizi» e la procedura
L’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67 comma 3 lett. g) del RD 267/42 presuppone l’esistenza di una prestazione necessaria all’accesso al concordato preventivo, non operando, invece, in relazione alle obbligazioni caratterizzate da un mero collegamento con la procedura.
L’esenzione, quindi, non trova applicazione per qualunque attività di consulenza e assistenza, resa dal professionista all’impresa, che sia collegata all’eventuale accesso a una procedura di concordato preventivo.
Muovendo da tali principi, la Cassazione n. 4340/2020 ha ritenuto che la mancata presentazione della domanda di concordato, quale atto che dà coerenza alle prestazioni e ai servizi svolti dal professionista in favore dell’impresa debitrice e ne consente la valutazione ...
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