Soglia di punibilità calcolata su tutti i crediti indebitamente compensati
Per accertare il superamento, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione
L’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 sanziona chiunque non versi le somme dovute all’Erario, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Questa fattispecie è stata introdotta con il DL 223/2006, costituendo una novità rispetto alla previgente disciplina dei reati tributari ed è stata, poi, oggetto di modifiche ad opera del DLgs. 158/2015 (mentre è rimasta immutata a seguito del recente DL 124/2019 convertito).
Nella sentenza n. 14763, depositata ieri, la Cassazione evidenzia come l’inserimento di tale delitto fu dovuto a un mutamento di prospettiva rispetto alle linee portanti della riforma del 2000. Si constatò, infatti, che il settore della riscossione dei tributi
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