Pignoramenti presso terzi sospesi, ma solo per salari e stipendi
La sospensione è prevista dalla bozza del decreto «Rilancio» e cessa il 31 agosto 2020
L’art. 163 della bozza del DL “Rilancio” ha previsto che sono sospesi fino al 31 agosto 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi notificati fino alla data di entrata in vigore del DL medesimo, ma solo nel caso in cui l’ordine di pagamento abbia “ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”.
La sospensione produce effetti anche nel caso in cui a seguito della notifica dell’ordine di pagamento, le somme siano già state assegnate al creditore procedente con ordinanza del giudice dell’esecuzione, con la conseguenza ...
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