Trattamento integrativo riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta
Con la circolare n. 18 pubblicata ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza il c.d. “trattamento integrativo della retribuzione”, introdotto dal DL 3/2020, conv. L. 21/2020, al fine di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente (abrogando il c.d. “bonus Renzi”).
In particolare, l’art. 1 del citato decreto riconosce in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente (di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati dal comma 2 lett. a) e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR), qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR, una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021 (100 euro mensili). Ai fini del riconoscimento del trattamento il reddito complessivo non deve essere superiore a 28.000 euro.
L’importo è comunque rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Sono i sostituti d’imposta che riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, compensando il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento in questione mediante l’istituto della compensazione, i cui codici sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 35/2020 (si veda “I sostituti d’imposta possono compensare in F24 il credito tributo per il trattamento integrativo ai dipendenti” del 27 giugno).
Per gli stessi soggetti sopra indicati, l’art. 2 introduce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda qualora il reddito complessivo sia superiore a 28.000 euro e inferiore a 40.000 euro. La detrazione viene riconosciuta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.