I redditi assimilati a quello di lavoro dipendente del giudice di pace precludono il regime forfetario
Per effetto dell’art. 26 del DLgs. 116/2017, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari non sono più inclusi tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ma costituiscono redditi di lavoro autonomo assimilato ai sensi della lett. f-bis) dell’art. 53 comma 2 del TUIR.
Con la risposta a interpello n. 202, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per effetto della disciplina transitoria degli artt. 31 e 32 del DLgs. 116/2017, tale previsione trova applicazione nei confronti dei magistrati onorari in servizio dalla data del 15 agosto 2017 (di entrata in vigore del DLgs. 116/2017) solo a decorrere dal 2021, ossia dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.
In sostanza:
- per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo assimilato;
- per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni ante riforma per cui, fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data, i compensi percepiti sono considerati redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Ricorrendo quest’ultima ipotesi, il professionista titolare di partita IVA che svolga anche l’attività di giudice di pace non può applicare il regime forfetario ove i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente percepiti eccedano il limite di 30.000 euro, risultando integrata la causa ostativa prevista dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter della L. 190/2014.
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