Per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari non sono previste quote massime di ammissione
Con l’approfondimento diffuso nella giornata di ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha riepilogato la disciplina sulla emersione dei rapporti di lavoro irregolari ai sensi dell’art. 103 del DL 34/2020, secondo cui, da un lato, i datori di lavoro (italiani o comunitari o stranieri in possesso di permesso di soggiorno ex art. 9 del DLgs. 286/98) possono presentare un’istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, e, dall’altro, i cittadini stranieri, con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, valido solo in Italia.
In tale documento della Fondazione vengono riportati l’elenco delle attività che rientrano nei settori produttivi ai quali si applica la sanatoria nonché i requisiti reddituali richiesti.
Viene quindi ricordato che i datori di lavoro possono presentare le istanze, per le quali non sono state fissate quote massime di ammissione, fino al 15 agosto 2020 presso lo Sportello unico per l’immigrazione, per i lavoratori extracomunitari, o presso l’INPS, per i lavoratori italiani o cittadini comunitari, con la precisazione che gli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro sono abilitati alla presentazione delle istanze presso il primo attraverso il sito www.nullaostalavoro.dlci.interno.it, previo possesso di delega e SPID e secondo le istruzioni riportate sul portale (si veda “Consulenti del lavoro già abilitati alla presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro” del 10 giugno 2020).
Viene, infine, evidenziato che dal 19 maggio 2020 e fino alla conclusione dei procedimenti di emersione del lavoro irregolare sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per l’impiego di lavoratori per i quali sia stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale (art. 103, co. 11 del DL 34/2020).