Titoli di accesso non sempre da variare se cambia la sede dell’evento
Al fine di contrastare il fenomeno del secondary ticketing, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori devono riportare, generalmente, il nome e cognome del fruitore, previa verifica della sua identità, in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 545-bis della L. 232/2016.
Pertanto, se un evento organizzato presso un impianto di capienza inferiore a 5.000 spettatori viene successivamente spostato presso una sede di capienza superiore a tale soglia, l’organizzatore che abbia emesso originariamente biglietti non nominativi dovrà comunicare agli acquirenti la variazione, affinché questi possano chiedere:
- l’annullamento del titolo, con l’indicazione della causale;
- l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 212 di ieri, con riferimento a un soggetto che si occupa dell’organizzazione, promozione e produzione di spettacoli e manifestazioni di intrattenimento e che si avvale di società terze per la collocazione sul mercato dei titoli di accesso. Tale soggetto, infatti, chiedeva se fosse possibile mantenere validi i titoli già emessi nell’ipotesi in cui fosse variato il luogo di svolgimento degli eventi.
L’Agenzia esclude tale possibilità nel caso di emissione di biglietti non nominativi a fronte di eventi poi spostati presso sedi con capienza superiore a 5.000 spettatori. Diverso, invece, il caso in cui siano stati emessi biglietti nominativi per spettacoli organizzati in una sede con capienza superiore alla soglia, poi spostati in sedi di capienza inferiore. In tale ipotesi, chiarisce l’Agenzia, i titoli di accesso possono essere considerati validi, dunque senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.
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