ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

L’Agenzia ribadisce che il sismabonus spetta per tutti gli immobili delle imprese

/ REDAZIONE

Sabato, 8 agosto 2020

x
STAMPA

Con riguardo al sismabonus di cui all’art. 16 comma 1-bis del DL 63/2013, per l’individuazione del limite di spesa sul quale calcolare la detrazione fiscale spettante, rileva l’accatastamento ante lavori (rileva, quindi, il numero delle unità preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione). Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 7 agosto 2020 n. 256.

Nel caso in cui gli interventi di recupero edilizio comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, infatti, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13).

Sulla base dei chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2020 n. 34, inoltre, viene riaffermato che l’agevolazione spetta per gli interventi antisismici eseguiti sugli immobili dei titolari di reddito di impresa, a prescindere dal fatto che siano strumentali, merce o patrimonio.
L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che “le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo” (circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29).


TORNA SU