Finanziamento dell’impresa in crisi ostativo alla restituzione del credito
Consentire la permanenza artificiosa sul mercato è una condotta contraria al buon costume
Il creditore che ha erogato somme di denaro in favore di un’impresa in crisi, consentendone la permanenza artificiosa sul mercato, con un finanziamento dissimulato che ha permesso il pagamento dei debiti correnti e provocato, altresì, il ritardo nell’emersione dell’insolvenza a danno dei creditori, non può ripetere le prestazioni nel successivo fallimento della beneficiaria, integrando una condotta contraria al buon costume e il concorso in fatti di bancarotta semplice.
La Cassazione n. 16706/2020, con tali conclusioni, rimarca che il versamento di denaro per finalità truffaldine o corruttive integra una condotta contraria a norme imperative e al buon costume e non legittima la ripetizione ai sensi dell’art. 2035 c.c. (Cass. nn. 9441/2010 e 25631/2017).
Nel caso di specie, ...
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