Niente agevolazioni per trasferimenti a ETS in caso di cessione di azienda
L’art. 23 del DPR 131/86 non consente di estrapolare il valore del singolo bene immobile per assoggettarlo a un diverso regime
Alla cessione d’azienda a favore di una fondazione ONLUS non si applica l’agevolazione prevista dall’art. 82 comma 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) per gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili e per atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a favore di enti del Terzo settore (ETS), neppure per la quota di corrispettivo relativa alla componente immobiliare dell’azienda ceduta.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello n. 277, pubblicata ieri.
L’art. 82 del DLgs. 117/2017 prevede alcune agevolazioni per l’imposizione indiretta degli enti del Terzo settore, tra cui l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi a titolo
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