La Camera approva la legge di conversione del decreto Semplificazioni
La Camera, con 291 voti favorevoli e 207 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL 76/2020 nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato la scorsa settimana (si veda “Il decreto Semplificazioni passa l’esame del Senato e approda alla Camera” del 5 settembre 2020).
Il provvedimento reca semplificazioni in materia di:
- contratti pubblici ed edilizia (procedure per incentivare gli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione degli appalti sotto soglia e altre misure per la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici);
- semplificazioni procedimentali (disposizioni in materia di controllo erariale, enti locali e stato d’emergenza);
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (disposizioni sulla cittadinanza digitale, lo sviluppo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, l’innovazione e la strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico);
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
Tra le novità apportate si segnalano quelle disposte sulle misure tese a favorire gli aumenti di capitale (art. 44).
L’agevolazione relativa ai quorum richiesti (quorum costitutivo pari ad almeno la metà del capitale sociale e quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale rappresentato in assemblea), infatti, sia per le deliberazioni di aumento che per quelle tese all’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale ex art. 2443 c.c., non “scadrà” più il 30 aprile 2021, ma il 30 giugno 2021, e viene estesa anche agli aumenti di capitale nelle srl.
Non rientrano tra le modifiche approvate, invece, quelle pur proposte durante i lavori al Senato che avrebbero limitato gli effetti dell’esclusione dagli appalti per per irregolarità non definitivamente accertate (si veda “Confermata l’esclusione dagli appalti per irregolarità non definitive” del 5 settembre 2020).
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