Applicazione delle vecchie regole fiscali per i Fondi pensione pubblici soppressi nel 1999
Con la risoluzione n. 51 pubblicata ieri, 9 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di previdenza complementare erogate da un Fondo pensione interno di un ente parastatale, Fondo che è stato soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1999, con cessazione di ogni forma di contribuzione, rimangono soggette alla disciplina fiscale prevista dal DLgs. 21 aprile 1993 n. 124, come modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. 335, non potendosi applicare le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 in relazione alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici.
L’art. 1, comma 156, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha infatti esteso ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza complementare di cui al DLgs. 5 dicembre 2005 n. 252, in precedenza applicabile solo ai dipendenti privati.
La disciplina fiscale di cui al DLgs. 252/2005 si applica:
- ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1° gennaio 2018;
- limitatamente ai montanti maturati a partire dalla medesima data, per i dipendenti pubblici che risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari.
La nuova disciplina fiscale non è quindi applicabile ad un Fondo di previdenza complementare di dipendenti pubblici che sia stato soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1999, poiché non possono sussistere iscrizioni, versamenti contributivi e montanti maturati dal 1° gennaio 2018.
I trattamenti pensionistici integrativi erogati da tale Fondo agli ex dipendenti, sotto forma di rendita periodica, rimangono pertanto soggetti alle regole previste per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente a tale data, le quali prevedono la tassazione IRPEF ordinaria su un imponibile ridotto all’87,50%.
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