Successione di azioni estere se si controlla una società italiana con criticità
Con controllo integrale di una società italiana va verificato se la società estera abbia l’oggetto principale o la sede dell’amministrazione in Italia
In base ai principi di territorialità dell’imposta sulle successioni (art. 2 del DLgs. 346/90), se, al momento della morte, il defunto era residente in Italia, l’imposta è dovuta su tutti i beni trasferiti, ovunque situati; invece, se il defunto era residente all’estero, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni esistenti in Italia.
A norma dell’art. 2 comma 3 del DLgs. 346/90, si considerano esistenti in Italia (e, quindi, sono soggette all’imposta sulle successioni in Italia anche se trasferite dal defunto non residente), le quote e le azioni di società aventi la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia. Ci si chiede se, in base a tale normativa, risulti dovuta l’imposta sulle successioni italiana sulle ...
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