L’evasore all’estero non è evasore in Italia
Gli inadempimenti del non residente non possono portare all’accertamento in Italia, se le Convenzioni riservano la tassazione all’altro Stato
L’accertamento dei redditi di fonte italiana dei non residenti muove da presupposti in parte diversi da quelli previsti per i soggetti residenti titolari di redditi di fonte estera, dovendosi valutare tutte le possibili esclusioni previste sia dalla norma interna, sia dalle Convenzioni internazionali.
Queste norme, frequenti soprattutto in ambito finanziario, limitano il potere impositivo dell’Italia, il quale viene riservato in modo esclusivo all’altro Stato.
Per le partecipazioni non qualificate e i titoli di debito quotati, ad esempio, le plusvalenze non sono mai imponibili in capo ai non residenti ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR; analoga esclusione è riservata alle plusvalenze di natura “qualificata” dall’art. 5 comma 5 del DLgs.
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