«Faro» dell’Enea sugli interventi superbonus avviati prima di luglio 2020
Tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020 devono essere incluse nel piano di controlli documentali o in situ
Per poter rientrare nella disciplina del superbonus al 110%, le spese relative agli interventi agevolati devono essere “sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021” (art. 119 comma 1 del DL 34/2020).
Questa finestra è ampliata fino al 30 giugno 2022 con riferimento ai soli interventi agevolati effettuati da Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti (art. 119 comma 3-bis del DL 34/2020).
Come confermato dalla circ. Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 24 (§ 4), il momento di sostenimento della spesa va individuato:
- in base al principio di cassa (ossia in base alla data in cui si verifica il pagamento), se le spese sono sostenute da un soggetto che non agisce nell’esercizio di impresa;
- in base al principio di competenza economica (di cui all’art. 109
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