Rivalutazione anche per le azioni quotate dopo il 1° luglio 2020
I requisiti per applicare il regime agevolato, infatti, si devono verificare alla data di riferimento
L’art. 137 del DL 34/2020 convertito (c.d. decreto “Rilancio”) ha introdotto una proroga “estiva” per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, originariamente prevista dall’art. 5 della L. 448/2001 e più volte oggetto di riproposizioni a opera di successivi provvedimenti.
Si tratta di un’agevolazione che consiste nella possibilità di adeguare il costo o valore di acquisto delle azioni o quote non detenute in regime d’impresa, al fine di ridurre le eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo che rientrano tra i redditi diversi (artt. 67 e 68 del TUIR); in particolare, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume quale costo fiscale il valore della frazione
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